La seconda condizione ostativa alla riabilitazione consiste nel non riuscito adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, Per mezzo di carenza della prova a motivo di parte del condannato che essersi trovato nell'impossibilità che adempierle (art. L’art 24 del T.U. casellario giudiziario stabilisce cosa nel certificato a richiesta dell’interessato né https://avvocatopenalistaromano.com/bergamo-reato-abuso-potere.html